Art. 7.
(Permessi retribuiti per familiari di persone scomparse).

      1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto ad un permesso retribuito per i giorni in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.
      2. Il totale dei giorni di permesso di cui al comma 1 non deve superare trentasei giorni per un periodo non superiore ad un anno.

 

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      3. I giorni di permesso di cui al comma 1 sono considerati lavorativi a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali ed assistenziali.
      4. I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per i giorni di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.